Delle norme perniciose, esiziali e liberticide
Dopo aver ragionato sulle crisi fabbricate e sulle perniciose misure d’emergenza che vengono inflitte alle odiate comunità produttive dai ruffiani delle televisioni e dei giornali, analfabeti coperti di milioni, dalle élite delle industrie dei veleni e della guerra, solo per dire scemenze, truffare e terrorizzare senza soluzione di continuità i contribuenti, cornuti e contenti, proviamo ora a riassumere alcuni fatti che riguardano le due tragedie più insistenti in Italia negli ultimi anni: la dittatura dell’Unione Europea e le politiche economiche restrittive (che arrestano la produzione e il consumo in economia). Abbiamo visto che i burattini ai governi degli Stati sono comandati a fabbricare gli stati di crisi e poi a compiere una serie di atti reazionari in risposta a quelle crisi fabbricate. Abbiamo detto che, la sequenza delle manovre restrittive da infliggere, comprendono:

1) imposizione di norme esiziali, perniciose e liberticide,
2) confisca diretta,
3) persecuzione fiscale,
4) inflazione ed inibizione dell’inflazione,
5) controllo dei capitali,
6) controllo di prezzi e retribuzioni,
7) guerre, epidemie, FINTE pandemie, ed altre crisi fabbricate.

Dopo aver digerito la questione delle emergenze, prodotte artificialmente, che offrono le false giustificazioni per imporre le purghe, possiamo spendere un po’ di tempo sulle loro pretestuose misure di contenimento. Purtroppo, le diete e i castighi delle politiche restrittive li conosciamo bene di già, soprattutto conosciamo direttamente le loro conseguenze sulle nostre vite. Proviamo ora a lavorare su qualche dettaglio tecnico, anche se può sembrare noioso, perché, le nuove norme, pur avendo titoli ingannevoli per far sembrare che non influiscano sulla vita delle persone comuni e dei lavoratori onesti, costituiscono l’impianto formale della vostra oppressione.

Dell’imposizione di norme esiziali, perniciose e liberticide
Prendiamo quattro esempi recenti di norme che esprimono il chiaro intento dispotico del legislatore invisibile, chiunque esso sia:

a) reintroduzione della pena di morte;
b) mandato d’arresto europeo;
c) Dlgs 231/2007;
d) Data Retention Act;

a) Della reintroduzione della pena di morte
Le fonti normative sulle quali lavorare per fare questo ragionamento sono:

1) il trattato dell’Unione Europea TEU,
2) il trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – TFEU, del quale ho pure la versione inglese; la versione italiana e quella inglese le ho cavate da uno dei siti in rete delle finte istituzioni europee;
3) il trattato di Lisbona, che modifica il TEU di qui sopra,
(se lo si vuole scaricare dalla fonte ufficiale, o nella versione inglese: Treaty of Lisbon, o, se lo si vuole in inglese cavato dalla fonte ufficiale),
4) la Finta Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, (CDFUE), che in Italia pare sia detta pure Carta di Nizza e che io ho cavato dal sito del finto parlamento europeo, della quale ho anche la versione in inglese, che ho cavato dallo stesso sito in rete del finto parlamento europeo,
5) la Finta Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), della quale ho pure la versione in inglese,

(Per confronti e verifiche sulla finta CEDU, vedi pure:
Copia CEDU Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in italiano,
Copia CEDU della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Italiano,
Copia CEDU della stessa finta corte di qui sopra, in inglese)

Gli stati europei non sono sovrani, e questo si sapeva già dal 2008, perlomeno, neppure in senso formale, dopo le ultime ratifiche del Trattato di Lisbona.

Per quanto riguarda il trucco del diritto alla vita e della pena di morte, ovvero alla possibilità legittimata legalmente di ammazzare creature umane – in esecuzione di condanne, per contenere manifestazioni pubbliche non autorizzate, per qualche probabile prossimo caso di inadeguato trascinamento in stato di guerra o anche solo in caso di pericolo di imminente guerra

A) L’Unione riconosce la CDFUE

La Versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea dice, all’art. 6:

Articolo 6, paragrafi 1 e 2
1. L’Unione riconosce (riconosce la CDFUE) i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

B) L’unione aderisce al trucco della CEDU

2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (detta CEDU). Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati.

C) L’unione aderisce al trucco della CEDU anche per il protocollo n. 8

Inoltre il fatto che l’Unione aderisca alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali è ribadito anche nel Protocollo n°8 intitolato “relativo all’articolo 6, paragrafo 2 del Trattato sull’Unione Europea sull’adesione dell’unione alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.

D) Bisogna poi tener conto dell’Articolo 51 sulla CDFUE

I protocolli e gli allegati ai trattati ne costituiscono parte integrante. Integrata nel Trattato sull’Unione Europea, vi è anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la quale recita:

Articolo 2
Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Ma dice anche:

Articolo 52, paragrafo 3
Portata dei diritti garantiti

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (detta CEDU), il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa. Con questo passaggio di fatto si sancisce la pariteticità tra CDFUE, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e CEDU, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, laddove le due carte trattano gli stessi argomenti. Quest’ultima, la CEDU, a dispetto del nome, presenta diverse contraddizioni che minano completamente le basi precedentemente poste; infatti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dice:

Articolo 2 – Diritto alla vita
Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.

La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;
per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

Nota che non esiste una definizione di sommossa o insurrezione. Quindi le forze di polizia si ritrovano ad operare con la massima estensione d’interpretazione; arbitrariamente, possono decidere come distinguere i vari tipi di manifestazioni illegali e come intervenire di conseguenza.

Possono sparare sulla folla.

È incredibile, pare impossibile, eppure è già norma in vigore. Certo, provare a immaginare cosa accade nelle menti corrotte e pervertite che hanno concepito questa normativa è impresa complessa; tuttavia è ragionevole presumere che coloro che l’hanno preparata si aspettino nel breve periodo (poco dopo il 2007) delle agitazioni, del fermento, in conseguenza del crescente impoverimento al quale il continente europeo è indotto dalle spregiudicate e immorali manovre speculative delle stesse “élite al potere”, i padroni delle banche centrali, che manovrano a piacere i fantocci illetterati dei governi e dei parlamenti delle nazioni e che hanno prodotto il concepimento di questa frode legislativa.

Oltre a ciò, aggiunge questo, CEDU, nel sesto protocollo:

PROTOCOLLO N° 6 RELATIVO ALL’ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE (STRASBURGO, 28.IV.1983)

Articolo 1 – Abolizione della pena di morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2 – Pena di morte in tempo di guerra
Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da questa legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d’Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.

La pena di morte è ovunque abolita in tempo di pace, per cui gli Stati che la dovessero prevedere allo stato attuale la devono abolire. Ad ogni modo, nella transizione verso l’abolizione della pena di morte, non infrangono il Trattato di Lisbona (cioè non infrangono la nuova Costituzione Europea, il fondamento normativo al quale devono fare riferimento gli ordinamenti di tutti gli stati membri) se si ritrovano ad ammazzare persone – o se comminano la pena di morte – nei casi previsti dall’articolo 2 del CEDU.

La pena di morte può essere introdotta in “tempo di guerra” o in caso di “pericolo imminente di guerra”. Certo è che, grazie al patto di mutuo soccorso fra gli stati europei in casi di (veri e finti) auto-attentati e simulati attacchi terroristici, una nazione può in un attimo trascinare le altre in stato guerra, o meglio no, in stato di finta guerra; quindi la probabilità che anche la provincia italiana si trovi perennemente in stato di guerra è rilevante.

L’articolo 2 della CEDU permette agli organi incaricati della repressione di sparare su folle di manifestanti impunemente. Qui non si parla neppure di “pena di morte” in senso tecnico ma di ammazzare tranquillamente – e a casaccio – nel mezzo del tumulto. Infine, non vi è alcuna definizione di “ricorso alla forza resosi assolutamente necessario”. Chi decide quando “è necessario” sparare sulle masse di cittadini disarmati in caso di manifestazione? In base a quale criterio? Per esempio, quando non indossano le museruole e si vuole far credere che i “facinorosi” rappresentino una minaccia per la salute pubblica?

Abbiamo visto molto chiaramente con che facilità negli USA le “élite al potere” si siano dotate di una legislazione del finto “antiterrorismo” basata sulla frode, sul delitto e sulla menzogna, che consentiva prima di sospendere la costituzione sul proprio territorio – con il pretesto della finta sicurezza nazionale – e poi di invadere altri paesi ad arbitrio di qualche degenerato capo di stato e per conto delle corporazioni che lo controllano.

Abbiamo visto come sia stato facile entrare in guerra con il pretesto artificiale di esser stati attaccati da presunti terroristi. Con la stessa facilità si avrà il passaggio da uno stato di pace ad uno di guerra – o allo stato di imminente pericolo di guerra – anche in Europa. L’abolizione della pena di morte deve essere assoluta, dichiarata e statuita in modo totale e incondizionato; e per l’abolizione incondizionata della pena di morte l’Italia si è affermata in sede Nazioni Unite; peccato che in casa propria i pupi delegati del parlamento italiano abbiano ratificato un trattato, senza neppure leggerlo, con il quale rinunciavano alla sovranità del popolo italiano, alla sovranità delle proprie istituzioni delegate, alla sovranità della propria costituzione e dei principi sui quali essa è stata articolata.

Questa alienazione di sovranità popolare, con i gravissimi e radicali mutamenti che comporta, si è avuta con un procedimento certamente scorretto in senso formale e sostanziale. La profonda riforma istituzionale che il trattato implica prevede una procedura più articolata e più complessa per la sua approvazione; la maggiore complessità di tale procedura è proprio prevista dalla Costituzione a tutela della Costituzione; ciò è stato stabilito e ordinato proprio per evitare colpi di mano da parte di sciacalli degenerati, forzandoli ad agire seguendo procedimenti legislativi più complessi che li obbligano a dibattere le decisioni proposte con la maggiore parte dei rappresentanti eletti dai cittadini.

Published by economia, finanza e fisco

Come si gestisce l'impresa che sopravviva nel nostro sistema economico-giuridico? Cos'è il sistema economico e come funziona? Come funziona l'impianto giuridico-economico in Italia, in Europa e nel resto del mondo? Cosa studiano e a cosa servono gli economisti? Cosa studiano e a che servono gli insegnanti di economia politica? Come si controllano il sistema economico, i processi di produzione e consumo, di tutte le categorie di aziende? Come continuare ad ignorare il problema monetario, e il problema dell'alienazione del monopolio della sovranità monetaria, nonostante il tema sia stato oramai ampiamente descritto, spiegato, e le spiegazioni distribuite?

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